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OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE
lg. 4/2013
Profilo deontologico, etica professionale, settori di pertinenza.
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L’Operatore Olistico è una figura professionale interdisciplinare, un educatore al  benessere globale e alla crescita personale. ´Lavora con le persone sane oppure stimola l'attivazione della parte sana nelle persone "malate", per ritrovare l'armonia psicofisica attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, stimolando un naturale processo di trasformazione e crescita.

Cosa significa?

Significa che l’OPERATORE OLISTICO  DEL BENESSERE aiuta la persona a ritrovare l'armonia psicofisica attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche e spirituali, che stimolano un naturale processo di trasformazione e crescita della consapevolezza di sé.

L'Operatore Olistico non è un terapista, non fa diagnosi e non cura malattie fisiche o psichiche, non prescrive medicine o rimedi, quindi non si pone in conflitto con la medicina ufficiale e con la legge per l'abuso di professione medica.

Opportunità lavorative:

la figura professionale dell'Operatore Olistico specializzato in Tecniche Manuali Olistiche, Massaggio Bionaturale, Massaggio Olistico, Ayurvedico..,   risponde ad una  crescente richiesta da parte di SPA, Centri Benessere, Hammam, navi da crociera, villaggi turistici, strutture alberghiere che lavorano nel settore del benessere, uno dei pochi a non conoscere crisi: gli sbocchi professionali trovano applicazioni in tutti quei contesti di servizi che esulano dall'attività terapeutica o puramente estetica. L'Operatore Olistico disciplinato ai sensi della legge 4/2013 può anche lavorare come libero professionista, con codice Iva ATECO di riferimento ( cod. Ateco 96.09.09)

Esiste una legge di riferimento: lg. 4/2013.

In  Italia non è una terminologia corretta "abilitazione" ad eseguire massaggi o trattamenti Bionaturali, il testo di riferimento è la legge 4/2013 sulle libere professioni,  è un riconoscimento delle capacità ed abilità di lavorare come serio professionista del settore.

Così come l'uso del termine "DIPLOMA" in ambito privato ha sempre valore di attestazione, certificazione  delle competenze acquisite.

Molte polemiche si sono sollevate, nel tempo, circa l'uso del termine "Diploma", considerando  non corretto usare il termine “diploma“ quale documento attestante la partecipazione ai corsi o al completo iter formativo in D.B.N. (Discipline Bio Naturali), a completamento di una formazione specifica in tale settore. Non esistono evidenze normative che attestino inequivocabilmente il divieto di usare tale termine, come pure non esistono esplicite autorizzazioni al suo uso.

Lo Stato italiano non offre parametri di valutazione per la  formazione di massaggiatore per il benessere (non esiste un "Diploma" di massaggiatore statale e tantomeno nazionale): esiste quello del massofisioterapista, del fisioterapista e dell'estetista, figure professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico.

Per questo motivo una Scuola, un Centro, un'Associazione, un Ente Formativo che svolgono attività di formazione nel massaggio per il benessere e biodiscipline sarebbe buona e utile cosa (per un futuro professionale in quanto tale) venissero scelti per l'affidabilità del programma di formazione che offrono.

Questo vale anche per Regioni, Provincie e Comuni: è necessario non confondere le "qualifiche regionali professionali" con l'abilitazione all'esercizio della professione. Soprattutto alla luce della nuova legge promulgata in data 14 gennaio 2013 che disciplina l'attività professionale di tutti quei lavoratori che non appartengono ad Albi, Ordini, Collegi. Tra questi lavoratori ci sono anche tutti coloro che operano in ambito olistico.

A seguito di un'ulteriore, attenta ricerca in campo normativo ad oggi non risulta esserci nessun divieto a utilizzare il termien Diploma, anche in ambito privato, ma con riferimento sempre all'aspetto deontologico ed etico, è più corretto attenersi alla terminologia specifica del settore delle libere professioni olistiche, mettendo tra parentesi il termine Diploma non perchè esso sia scorretto o illecito, ma semplicemente per rispettare l'etica del settore, utilizzandolo per comunicare all'utenza il senso della formazione, ovvero una formazione strutturata e corretta anche dal punto di vista del monte ore necessario affinchè sia evidenziata la giusta differenza tra una formazione di poche ore e una formazione veramente professionale, che per essere defintia tale (Professionale) inizia dalle 450 ore, icorsi base di almeno 200 ore. Pertanto, essendo anche la nostra realtà  formativa riconosciuta come Ente di di formazione avente i requisiti di qualità necessari a rilasciare Certificazioni e Attestazioni valide ai fini lavorativi, ci allineiamo e condividiamo la corretta definizione di TITOLO, perchè tale il riconoscimento è: Titolo Professionale e Attestato di Qualificazione Professionale.

In merito alla qualifica della professionalità è opportuno fare le seguenti distinzioni:
ATTESTAZIONE:

L’attestazione di prima parte è rilasciata dalla scuola di formazione al termine del percorso,con riferimenti, regole e parametri definiti  al suo interno, ponendo tra i requisiti l’obbligo di aggiornamento professionale costante (ECP).

CERTIFICAZIONE:

La certificazione è rilasciata da un ente  esterno (che non sia una scuola di formazione o un’associazione di categoria), abilitato a conferire, a seguito di un esame, il bollino di qualità professionale che, per essere identificato come tale, deve operare in accordo con regole riconosciute e condivise (es. ASPIN..).

La certificazione delle professionalità attesta che una determinata persona, valutata da una parte indipendente  secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari e sufficienti per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività.

L'Attestato di qualificazione professionale  non rappresenta, quindi, il riconoscimento di "abilitazione" all'esercizio di una professione (non esiste in Italia un' "abilitazione" ad eseguire massaggi o trattamenti Bionaturali, testo di riferimento legge 4/2013 sulle libere professioni) ma un riconoscimento delle capacità ed abilità di operare come serio professionista del settore.

Infine.....ORDINI….ALBI….COLLEGI…..

- Professioni organizzate in Ordini, Albi e Collegi:

Medici, Notai, Architetti, Avvocati, Ingegneri, Estetiste ecc.… ovvero, tutte quelle professioni che richiedono un esame di Stato a cui segue l’iscrizione all’Albo o Collegio presieduto dall’Ordine della specifica categoria professionale.

....Albi...non si può sentire! E' falso e fuorviante in ambito Olistico, perchè l'inserimento in ALBI è di pertinenza  delle Professioni riconosciute, che non hanno ORDINI, ma ALBI istituiti con una legge statale. Es: Agente assicurativo, Perito assicurativo, ecc..

- Professioni non organizzate o libere professioni:

Non è previsto un esame di Stato e non è quindi richiesta l’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.

´Es: Naturopati, Counselor, Operatori Olistici……

VALIDITA’ LEGGE 4/2013

Coloro che dichiarano "inesistente" la legge approvata in data 14 gennaio 2013, n. 4  e pubblicata su G.U. 26 gennaio 2013, n. 22 dichiarano il falso e sono denunciabili presso la Procura della Repubblica per omissione.

..speriamo di esservi stati utili.....

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